Con la circolare n. 46/E del 20 settembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le istruzioni per evitare il pagamento del canone Rai per i contribuenti che hanno compiuto 75 anni.
Art. 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n.248
Per avere diritto all’esenzione occorre:
- aver compiuto 75 anni di età entro il termine di pagamento del canone;
- non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio;
- possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità (euro 6.713,98 annui).
Per reddito si intende, tra gli altri, la somma:
- del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente o, se esentati, il reddito indicato nel modello CUD;
- dei redditi quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
- dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Viceversa, sono esclusi dal calcolo:
- i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
- il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
- i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
- altri redditi assoggettati a tassazione separata.
Per informazioni contattare il numero verde 848 800 444 o al link: http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/Esonero75.aspx
Può essere richiesto, in presenza dei requisiti, il rimborso per gli anni 2008, 2009 e 2010.
L’Agenzia delle Entrate effettuerà i dovuti controlli per verificare le condizioni di età e di reddito, ricordando che si rischiano sanzioni amministrative di“importo compreso tra euro 500 e euro 2000 per ciascuna annualità evasa, da sommare al canone dovuto e gli interessi maturati. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 2000.