Provvidenze disabili – sentenza contro l’INPS

Un’importante sentenza del Tribunale di Torino a tutela dei diritti dei disabili titolari di provvidenze economiche.

Il Tribunale di Torino, nell’accogliere il ricorso presentato da una ragazza con disabilità che si era rivolta alla CPD, ha emesso una sentenza molto importante in materia di invalidità civile.

Il Giudice ha stabilito, in data 09 gennaio 2012, (sentenza in fase di deposito e protocollazione da parte della cancelleria) che in tema di provvidenze in favore degli invalidi civili sottoposte a termine di revisione, l’INPS non ha il potere di sospendere il pagamento delle prestazioni prima che la persona con disabilità sia stata sottoposta, su convocazione dell’Istituto medesimo, a nuova visita di accertamento di permanenza dei requisiti prescritti.

“(….) Sia l’art. 42 della legge 24.11.03 n. 326 che la circolare INPS n.77 del 21.7.08 dispongono infatti che la revoca della prestazione avvenga con decorrenza dalla data della verifica, qualora non venga confermata la permanenza del requisito sanitario: è pertanto evidente che la revoca della prestazione non può essere disposta se la visita di revisione non viene effettuata per colpa dell’INPS, perché in questa ipotesi si deve ritenere che il requisito sanitario persista.(….)”

Pertanto, in tutti i casi in cui l’INPS non provvede (per cause o ritardi ad essa imputabili) a convocare a visita la persona con invalidità entro la data di revisione indicata in verbale, il beneficiario della provvidenza ha diritto al pagamento della prestazione in godimento sino alla successiva visita di revisione: se all’esito di quest’ultima dovesse essere accertata una percentuale di invalidità inferiore a quella precedentemente riconosciuta, l’INPS potrà legittimamente sospendere i pagamenti e revocare la prestazione.

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