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UIC/011 - anno 2009 numero 2

La definizione di cecità

Criticità nell’accertamento medico delle condizioni visive.

L’accertamento medico legale della cecità deve essere severo e basarsi sulla storia clinica del paziente, sull’attento studio della documentazione sanitaria e sull’osservazione dell’occhio con le sue alterazione anatomo-patologiche che hanno determinato la cecità e, da ultimo, deve tener conto dell’apprezzamento del visus e del danno perimetrico. In sintesi, sono queste le conclusioni a cui è giunto il convegno "Il riconoscimento della cecità civile: aspetti accertativi e certificativi" che ha riunito intorno a un tavolo, lo scorso 25 maggio, medici oculisti e medici legali.

Sono due i punti fondamentali emersi dal dibattito. Il primo punto riguarda i diversi tipi di cecità che esistono in rapporto al contesto socio-assicurativo in cui si è verificato l’evento patologico, causa del danno alla funzione visiva. I parametri valutativi medico-legali, in questo caso, sono variabili e peculiari per ciascuna categoria di ciechi.

Una discriminante valutativa importante, da cui dipende il tipo e l’entità economica dell’indennità, è stabilire se il residuo visivo sia uguale o superiore a 1/20 (per la cecità civile) o 1/50 (per la cecità causa di guerra). L’altro punto è l’impossibilità di accertare strumentalmente una differenza di visus dell’ordine dei centesimi o frazione di decimo.

Ne consegue che l’accertamento medico legale della cecità dovrà essere severo e metodologicamente rigoroso, come ogni accertamento medico legale impone. La Commissione Medica, quindi, dovrà acquisire gli elementi dell’anamnesi, valutare con attenzione la documentazione sanitaria agli atti e le alterazioni morfologiche del fondo e dell’occhio in generale, constatabili all’esame obiettivo. In questo contesto medico legale un ruolo non secondario è svolto dal medico oculista che redige il certificato medico da allegare, necessariamente, alla domanda volta al riconoscimento della condizione di cecità.

La legge prevede, infatti, che solo un medico oculista (pubblico o privato) possa emettere il certificato da produrre all’istanza, da cui deriva la visita medica da parte della Commissione Medica accertatrice delle condizioni visive di cui alla legge 295/90.

 

Giovanni Battista Pietragalla
Medico legale ASL TO 1

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