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UIC/011 - anno 2009 numero 3

Cassazione, disabili e strisce blu

L’indisponibilità delle aree riservate non esonera dal pagamento del ticket.

Anche i disabili devono pagare la sosta nelle aree a pagamento, cioè negli spazi delimitati dalle strisce blu.

Lo ha stabilito la Cassazione sottolineando che il disabile è tenuto al  pagamento del ticket anche se ha posteggiato l’auto negli spazi ordinari perché l’area riservata ai portatori di handicap era occupata da altri.

La vicenda che ha dato origine alla pronuncia della Suprema Corte riguarda un disabile palermitano che ha impugnato davanti al Giudice di Pace la contravvenzione comminatagli dai vigili urbani. Respinta l’istanza, l’automobilista ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che i soggetti disabili, non avendo a disposizione aree di sosta a loro riservate, hanno il diritto di parcheggiare gratuitamente nelle aree delimitate dalle strisce blu.

A conforto di questa tesi esistono anche una serie di circolari amministrative, non ultima una nota del ministero dei Trasporti risalente al febbraio 2006 in cui esplicitamente si affermava la non punibilità del disabile. Secondo il magistrato onorario, prima, e i giudici di Cassazione, poi, non esiste invece alcuna legge che prevede la gratuità della sosta nelle aree a pagamento per i disabili (le circolari amministrative non hanno, infatti, valore di norme di diritto e costituiscono solo un orientamento interpretativo).

Le uniche norme di legge in materia prevedono per i titolari di contrassegno l’esonero, in alcuni casi, dal divieto di parcheggio e dai limiti di tempo nelle aree con disco orario. Nelle motivazioni della sentenza, inoltre, la Cassazione ha spiegato che l’esigenza di favorire la mobilità dei disabili nulla ha a che vedere con la gratuità della sosta, la quale si configura come un semplice vantaggio economico. 

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