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UIC/011 - anno 2010 numero 2

Disabilità tutelata

La legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti.

La legge 104/92 ha introdotto e posto al centro dell’attenzione una nuova valutazione dell’handicap che parte dall’analisi del soggetto in base alle sue concrete capacità: di apprendimento, di relazione o lavorative. La legge quadro per «l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», si pone, infatti, la finalità di garantire «il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata» nella sua globalità, vale a dire «nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società».
Con specifico riferimento al mondo del lavoro, gli articoli da 18 a 22 si preoccupano di garantire alla persona diversamente abile tutti gli strumenti necessari per poter accedere a un’attività lavorativa. In particolare, è prevista l’applicabilità delle disposizioni sul collocamento obbligatorio (oggi disciplinato dalla legge 12 marzo 1999, numero 68) anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, purché abbiano una capacità lavorativa che ne consente l’impiego in mansioni compatibili (articolo 19); è statuita, con riferimento ai concorsi pubblici, l’utilizzazione degli ausili tecnologici più idonei e l’impiego di tempi di elaborazione adeguati, previa richiesta nella domanda di ammissione (articolo 20); è riconosciuto, in caso di assunzione presso «gli enti pubblici» a seguito di concorso «o ad altro titolo», il diritto di priorità sia nella scelta della prima sede sia in caso di trasferimento (articolo 21).
Di non secondario rilievo è, poi, l’articolo 33, che tutela la persona diversamente abile in situazione di gravità sia essa lavoratrice o bisognosa dell’assistenza di un familiare lavoratore: gli uni e gli altri possono fruire, a determinate condizioni, di specifici permessi retribuiti (commi 2 e 3), possono scegliere «ove possibile» la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti senza il loro espresso consenso (commi 5 e 6). Presupposto per poter beneficiare di tali diritti è il possesso del certificato di disabilità grave (articolo 3, comma 3) rilasciato da un’apposita commissione costituita presso ogni Asl (articolo 4). Nel caso in cui la commissione non si pronunci entro 180 giorni dalla presentazione della domanda, l‘accertamento può essere effettuato «da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’unità sanitaria locale da cui è assistito l’interessato». Quanto ai permessi e ai congedi, il lavoratore affetto da disabilità grave può fruire, alternativamente, di due ore giornaliere di permesso retribuito o di tre giorni al mese, frazionabili anche in mezze giornate (e, in ipotesi eccezionali e documentate, anche in ore; circolare Inps 133/00), utilizzabili nel mese di competenza (articolo 33, comma 6). 

Giuseppe Salatino

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