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UIC/011 - anno 2011 numero 3

Permessi e congedi

Modifiche e aggiornamenti alla legge n.104/92.

Sono in arrivo tempi duri per chi ha bisogno di assistenza più o meno continuativa. I tagli finiranno per colpire indiscriminatamente soprattutto coloro che hanno realmente diritto alle assistenze previste per chi non è autosufficiente. Intanto, il decreto legislativo n. 119 del 2011 ha riordinato la disciplina contenuta nelle leggi n. 104/1992 e n. 183/2010 in materia di permessi concessi ai lavoratori dipendenti per l’assistenza a soggetti disabili gravi.
In primo luogo, è stato ristretto il grado di parentela o affinità che può intercorrere tra il familiare lavoratore e il disabile da assistere. Infatti, i 3 giorni di permesso mensile concessi al lavoratore per il predetto scopo assistenziale spettano solo in caso di parentela o affinità entro il secondo grado con il soggetto disabile. La parentela di terzo grado può intervenire solo eccezionalmente, nell’ipotesi in cui i genitori o il coniuge del disabile siano alternativamente:
-    ultrasessantacinquenni
-    deceduti
-    mancanti
-    invalidi a loro volta
È fondamentale ricordare che il permesso di 3 giorni può essere riconosciuto nei confronti di un solo lavoratore per ogni parente o affine disabile entro il secondo grado. Nel caso di figlio disabile, però il permesso è riconosciuto ad entrambi i genitori lavoratori, ma è usufruibile, in maniera alternativa, solo da uno di essi.
Il decreto legislativo n. 119/2011 permette di assistere contemporaneamente anche più soggetti colpiti da disabilità grave da parte dello stesso lavoratore, a patto che essi siano il coniuge, oppure un parente o affine entro il primo grado, o entro il secondo grado se i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto 65 anni o siano disabili gravi oppure morti o mancanti. Solo in presenza di queste condizioni sarà possibile cumulare i permessi previsti dalla legge. In secondo luogo, è stata disciplinata la possibilità di assistere un soggetto disabile residente in località distante rispetto a quella di residenza del lavoratore che chiede di usufruire dei permessi mensili. Se la distanza è, però, superiore a 150 km, sussiste l’onere a carico del lavoratore di dimostrare l’effettiva prestazione dell’assistenza, tramite l’esibizione di biglietti aerei, ferroviari, ricevute autostradali, nonché altra documentazione idonea a comprovare che il lavoratore ha raggiunto l’assistito.
Per quanto concerne, invece, il congedo per cure a favore di lavoratori invalidi civili o mutilati, il decreto legislativo n. 119/2011 prevede che detto congedo spetti ai soggetti cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%. Essi possono usufruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure di durata non superiore a 30 giorni. Per usufruire di tale permesso è necessaria la presentazione di una domanda da parte del lavoratore al datore di lavoro, accompagnata da una specifica richiesta in merito emessa da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, dalla quale risulti la necessità della cura in relazione alla infermità invalidante riconosciuta. Inoltre, il lavoratore deve documentare in maniera idonea la propria avvenuta sottoposizione alle cure.
   Vorrei approfittare di questo spazio per ricordare che i Comuni non possono in alcun modo imporre contributi economici ai congiunti delle persone non autosufficienti a parziale o totale copertura delle spese per il ricovero in strutture residenziali pubbliche o convenzionate, in ossequio ai decreti legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000.

Giuseppe Salatino

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