L’Unione chiede chiarimenti al Ministero Infrastrutture e Trasporti

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Riportiamo il testo del comunicato n. 191 della Sede Centrale UICI.

Giungono numerose richieste di chiarimento in merito agli obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, resi noti con circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. N. 15513 dello scorso 10 luglio e in vigore dal 3 novembre.

In effetti, il dettato della circolare è di dubbia interpretazione, non essendo precisato come debba comportarsi, per quanto di nostro interesse, un non vedente intestatario di veicolo quando il mezzo venga utilizzato in via esclusiva o prevalente da parte di altre persone che prestano assistenza, che non siano necessariamente familiari conviventi; ovvero nella fattispecie della nostra Associazione, come debbano comportarsi le strutture periferiche aventi a disposizione un parco veicoli al servizio dei propri associati nella gestione dei loro impegni quotidiani.

I punti certi sono i seguenti:

  • sono esentati dall’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi e a patto che risiedano allo stesso indirizzo. Tanto prevede, infatti, l’art. 247-bis del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, introdotto dall’art. 1, comma 1, DPR 28 settembre 2012, n. 198. Di conseguenza, il prossimo 3 novembre, non scatterà nessun obbligo per i figli e per le mogli che guideranno rispettivamente le auto dei padri e dei mariti, a prescindere dallo stato di disabilità dell’intestatario del veicolo.
  • l’aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto rispetto al proprietario del veicolo, è richiesto solamente nel caso di temporanea disponibilità del veicolo ad altro soggetto per periodi superiori a trenta giorni.
  • le novità in arrivo non riguardano le immatricolazioni antecedenti il 3 novembre per le quali, quindi, non scatterà alcun obbligo. La norma non è retroattiva e quindi chi già fa uso di un mezzo non proprio non dovrà fare assolutamente niente.

In attesa che la Direzione Generale per la Motorizzazione risponda ai nostri quesiti per liberare il campo da ogni confusione, a nostro avviso si consiglia, come soluzione temporanea in sede di controlli su strada da parte dei competenti organi di polizia:

  • di avere sempre in auto copia del verbale di riconoscimento della cecità, attestante la grave disabilità fisica del proprietario, che va a concedere il mezzo a parente o amico che gli presta assistenza in una sorta di “locazione gratuita”, rendendone di conseguenza impossibile l’accertamento di un eventuale scadenza del termine di 30 giorni.
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