Decreto semplificazioni e sviluppo – Settore auto – Contrassegno invalidi

Si informa che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012, n. 82, S.O., la legge 4.4.2012, n. 35, di conversione, con modificazioni, al decreto-legge 9.2.2012, n. 5, in materia di semplificazioni e di sviluppo.

Tra le disposizioni approvate, di particolare interesse per i non vedenti, è l’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, che mira a dare una nuova veste ai verbali di invalidità, cecità e sordità civile per ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone invalide ed eliminare gli oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, in relazione alla concessione di diritti, benefici o agevolazioni che il Legislatore ha previsto negli anni, senza costringere i cittadini affetti da malattie invalidanti ad ulteriori accertamenti sanitari.

Accade spesso, infatti, che i verbali medico legali a vario titolo ? i verbali di invalidità, cecità e sordità civile, come pure quelli di handicap (legge n. 104/1992) o quelli per l’iscrizione alle liste di collocamento (legge n. 68/1999)?? non rechino, in aggiunta alle indicazioni di invalidità o di handicap, i riferimenti espliciti a ulteriori condizioni richieste invece per l’accesso ad altri particolari benefici ed agevolazioni.

In realtà, il tentativo di sanare queste situazioni, pur senza una indicazione normativa specifica, è già stato avviato dall’INPS che nei nuovi verbali (informatizzati) riporta anche le voci “fiscali”.
Ora, il decreto semplificazioni prevede che i verbali delle commissioni mediche di accertamento (dell’invalidità o di handicap) siano essenziali non solo per le eventuali pensioni o indennità, ma anche per poter accedere ad alcuni benefici fiscali e per ottenere il cosiddetto “contrassegno invalidi” necessario per la circolazione e la sosta agevolata dei veicoli.

Ad esempio, tutto l’ambito delle agevolazioni fiscali sui veicoli, frutto di successive e disorganiche sovrapposizioni normative, impone il possesso ora del certificato di invalidità, ora del verbale di handicap (legge n. 104/1992) in cui siano indicate anche le tipologie di menomazione o la loro severità (es. grave limitazione della capacità di deambulazione; persona con ridotte o impedite capacità motorie; persona con disabilità mentale o psichica).
Spesso queste indicazioni nei verbali non ci sono, il che comporta un disagio per il cittadino e un secondo “passaggio” in commissione.

L’art. 4 del decreto-legge 9.2.2012, n. 5, attribuisce alle commissioni mediche di accertamento il compito di annotare nei verbali anche la sussistenza della condizione richiesta dall’art. 381 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (DPR 16.12.1992, n. 495), ovvero l’effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. In tal modo, si eviteranno inutili duplicazioni di visite di accertamento.

Il Legislatore ha opportunamente rilevato un paradosso: i verbali che a vario titolo stabiliscono l’invalidità o altro sono troppo spesso incompleti e costringono il cittadino ad ulteriori accertamenti; ha, pertanto, sanato per ora due situazioni in termine di regime agevolato (benefici fiscali sui veicoli e contrassegno invalidi).

Al riguardo si fa presente che numerose sono le segnalazioni di protesta pervenute a questa Unione, secondo cui i rivenditori di autovetture rifiutano l’applicazione dell’IVA agevolata al 4 per cento al momento dell’acquisto, qualora i clienti disabili esibiscano un certificato di cecità civile, in luogo, invece, di un più generico certificato di legge n. 104.

Si auspica che, alla luce della norma in questione, tali situazioni incresciose non abbiano a ripetersi. Il Governo è, poi, autorizzato ad emanare uno o più regolamenti <volti ad individuare gli ulteriori benefici per l’accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate (…) attestano l’esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l’aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica> (commi 3 e 4).

I verbali medico legali così semplificati secondo modalità standardizzate faranno sì che i requisiti per il rilascio del contrassegno per disabili sarà riconosciuto valido su tutto il territorio nazionale, senza che il cittadino già titolare sia tenuto a ad ulteriori accertamenti presso le locali commissioni mediche, in caso di trasferimento ad altro Comune.

Come già detto, la volontà di semplificazione traspare in modo netto, ma è da ritenere che gli interventi di revisione normativa debbano riguardare non solo i verbali e i certificati, piuttosto i criteri e le condizioni di accesso ai diritti, ai benefici, alle agevolazioni.

Si assicura, comunque, che questa Unione vigilerà presso le autorità istituzionali interessate per accertarsi che, in sede di regolamentazione, vengano rispettati i diritti e gli interessi dei minorati della vista.

Riportiamo di seguito una sintesi degli argomenti di maggior interesse per il mondo della disabilità contenuti nel cosiddetto Decreto SemplificaItalia

IL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5 AD OGGETTO: “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO” E’ STATO CONVERTITO NELLA LEGGE 4 APRILE 2012, N. 35, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 69 ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 82 DEL 6 APRILE 2012.
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DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI

L’art. 4, ad oggetto “Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche e partecipazione ai giochi paralimpici”, stabilisce che:
1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all’articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell’articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.
2. Le attestazioni medico legali richieste per l’accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale, resa dall’istante ai sensi dell’articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.
2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell’articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
3. Il Governo è autorizzato ad emanare uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori benefici per l’accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all’articolo 20 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano l’esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l’aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.
4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.
4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche.
5. Al fine di dare continuità all’attività’ di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, è autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 

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