Decreto “Cura Italia”. Ecco le misure per le persone con disabilità

Per far fronte all’emergenza Coronavirus, nei giorni scorsi il Governo ha varato il decreto “Cura Italia”, che prevede uno stanziamento complessivo di 25 miliardi di euro per sostenere famiglie, lavoratori e imprese. Il testo contiene anche una serie di misure a sostegno delle persone con disabilità. Pubblichiamo di seguito il contributo dell’avvocato Franco Lepore, disability manager della Città di Torino e responsabile settore lavoro UICI Piemonte, che illustra e chiarisce i provvedimenti principali.  

Il 17.03.2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge denominato “Cura Italia”. Il corposo provvedimento, costituito da 127 articoli, è stato varato per adottare diverse misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese, al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica legata al Coronavirus. Alcuni articoli si riferiscono specificatamente alle persone con disabilità.

Preliminarmente occorre fare alcune premesse. Diverse norme del decreto, vista la fretta con cui è stato scritto, sono di dubbia interpretazione, pertanto si auspica l’emanazione di note esplicative. Il Decreto Legge è un provvedimento che deve essere convertito in Legge dal Parlamento, pertanto, in fase di conversione, il testo potrebbe essere modificato e integrato. Proviamo a sintetizzare quanto è stato previsto per la vita delle persone con disabilità. Gli articoli che seguono sono stati epurati da riferimenti e parti superflue, al fine di agevolarne la lettura. In ogni caso, per maggiori approfondimenti, si invita a leggere il testo integrale del Decreto Legge.

Art. 16 – Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Fino al termine dello stato di emergenza, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.

Nota: La Protezione Civile riconosce la condizione di particolare fragilità delle persone con disabilità  e di chi le assiste. Tuttavia, considerata la difficoltà nel reperimento delle mascherine, queste verranno prima distribuite negli ospedali e al personale sanitario. Successivamente i dispositivi verranno gradualmente distribuiti alle persone più a rischio.

Art. 23 – A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. In alternativa al congedo, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.

Nota: i genitori di figli  con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 possono usufruire alternativamente del congedo o del bonus a prescindere dall’età del figlio.

Art. 24 – Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Nota: La norma è alquanto ambigua e lascia spazio a diverse interpretazioni, sia per quanto riguarda il numero di giorni effettivi, sia per quanto concerne le persone che ne possono beneficiare. Sul sito dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità viene precisato che gli  ulteriori 12 giorni si riferiscono all’intero bimestre, con la conseguenza che il lavoratore potrà usufruire di  18 giorni totali nei mesi di marzo e aprile 2020 (3 giorni previsti per  il mese di marzo, 3 giorni previsti per il mese di aprile e ulteriori 12  giorni spalmati  nel bimestre di riferimento). L’estensione dei permessi in parola è riconosciuta anche ai lavoratori pubblici e privati a cui è stata riconosciuta la condizione di disabilità in situazione di gravità. Le persone che hanno diritto a tali permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei 2 mesi (i giorni di permesso non scadono a fine mese).

Art. 26 – Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

Nota: Sul sito dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità è specificato che fino al 30.04.2020, l’assenza dal lavoro dei lavoratori con disabilità con connotazione di gravità, nonchè dei lavoratori in situazione di rischio derivanti da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, è equiparata al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria, quindi alla malattia.

Art. 39 – Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità con connotazione di gravità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Art. 47 – Sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, l’attività dei medesimi è sospesa. L’Azienda sanitaria locale può, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza, le assenze dalle attività dei centri di cui al comma precedente, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime. Fino alla data del 30 aprile 2020, l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri.

Nota: Attualmente l’attività dei centri diurni socio-sanitari e sanitari è sospesa fino al 03.04.2020, salvo eventuale proroga a causa dell’emergenza epidemiologica. Le ASL hanno la facoltà di attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità. Questa ultima previsione è giudicata da più parti insufficiente, in quanto, trattandosi di servizi essenziali, la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo, e non la facoltà, di attivare tutte le misure necessarie per l’assistenza delle persone con disabilità.

Art. 48 – Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, nonchè durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l’emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

Nota: Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile e della strumentazione a disposizione, l’assistenza agli alunni con disabilità mediante prestazioni individuali domiciliari. Queste prestazione sono finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività  didattiche a distanza.

Avv. Franco Lepore, disability manager Città di Torino

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